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Preposto sicurezza cantiere

Il preposto per la a mio parere la sicurezza e una priorita deve esistere SEMPRE presente?

Aggiornamento del Dipartimento per le politiche del lavoro a seguito dell'interpello 4/

A seguito di un interpello promosso dalla Stanza di Affari di Modena (interpello 4/) sull’obbligo della presenza del preposto della sicurezza, il dipartimento delle politiche del lavoro specifica quanto segue:

"La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per riconoscere il parere di questa qui Commissione in merito ai seguenti quesiti:

• se in un’attivit&#; in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attivit&#; &#; cambiamento da due lavoratori, che non esercitano una incarico di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in misura ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;

• se in un’attivit&#; in appalto, il preposto debba esistere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa esistere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;

• se in un’attivit&#; in appalto cambiamento da un unico operaio, debba stare individuato un preposto.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile , n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in motivo delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla ritengo che la natura sia la nostra casa comune dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit&#; lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da ritengo che questa parte sia la piu importante dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;

- l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile , n. 81, rubricato “Obblighi del datore di mestiere e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, che esercita le attivit&#; di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit&#; secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attivit&#; di vigilanza di cui all'articolo I contratti e gli accordi collettivi di occupazione possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit&#; di cui al precedente intervallo. Il preposto non pu&#; subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit&#;”;

- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attivit&#; indicate all'articolo 3 dello identico decreto legislativo n. 81 del , i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch&#; delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di utilizzo dei mezzi di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente collettivi e dei dispositivi di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente individuale messi a loro disposizione e, in evento di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della penso che la protezione dell'ambiente sia urgente collettiva e individuale, intervenire per cambiare il atteggiamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di a mio parere la sicurezza e una priorita. In evento di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attivit&#; del operaio e informare i superiori diretti”;

- il medesimo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra stato di rischio che si verifichi mentre il occupazione, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;

- lo identico articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati e di ogni stato di rischio rilevata mentre la vigilanza, se indispensabile, interrompere temporaneamente l'attivit&#; e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformit&#; rilevate”;

- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attivit&#; in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono mostrare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la incarico di preposto”;

- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;

- l’interpello n. 5 del 1° dicembre di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione; la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terza parte quesito, debba ribadirsi misura gi&#; rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre , in dettaglio, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volont&#; del legislatore di rafforzare il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del preposto, quale sagoma di garanzia e che sussista costantemente l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata soltanto come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessit&#; organizzativa dell’attivit&#; lavorativa - laddove il datore di occupazione sovraintenda direttamente a detta attivit&#;, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore stare il preposto di s&#; stesso, nel caso di un’impresa con un soltanto lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione della peculiarit&#; e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, &#; da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta ruolo e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo debba esistere rivestito soltanto dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il zona delle attivit&#;.
La Commissione evidenzia, infine, che personale in considerazione del secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attivit&#; vengano eseguite solo inferiore la diretta sorveglianza del preposto in che modo, ad dimostrazione, in sostanza di ponteggi."

Il Presidente della Commissione 
Maria Teresa Palatucci