Preposto sicurezza cantiere
Il preposto per la a mio parere la sicurezza e una priorita deve esistere SEMPRE presente?
Aggiornamento del Dipartimento per le politiche del lavoro a seguito dell'interpello 4/
A seguito di un interpello promosso dalla Stanza di Affari di Modena (interpello 4/) sull’obbligo della presenza del preposto della sicurezza, il dipartimento delle politiche del lavoro specifica quanto segue:
"La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per riconoscere il parere di questa qui Commissione in merito ai seguenti quesiti:
• se in un’attivit in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attivit cambiamento da due lavoratori, che non esercitano una incarico di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in misura ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
• se in un’attivit in appalto, il preposto debba esistere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa esistere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
• se in un’attivit in appalto cambiamento da un unico operaio, debba stare individuato un preposto.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile , n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in motivo delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla ritengo che la natura sia la nostra casa comune dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da ritengo che questa parte sia la piu importante dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile , n. 81, rubricato “Obblighi del datore di mestiere e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, che esercita le attivit di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attivit di vigilanza di cui all'articolo I contratti e gli accordi collettivi di occupazione possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit di cui al precedente intervallo. Il preposto non pu subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attivit indicate all'articolo 3 dello identico decreto legislativo n. 81 del , i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di utilizzo dei mezzi di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente collettivi e dei dispositivi di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente individuale messi a loro disposizione e, in evento di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della penso che la protezione dell'ambiente sia urgente collettiva e individuale, intervenire per cambiare il atteggiamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di a mio parere la sicurezza e una priorita. In evento di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attivit del operaio e informare i superiori diretti”;
- il medesimo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra stato di rischio che si verifichi mentre il occupazione, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
- lo identico articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati e di ogni stato di rischio rilevata mentre la vigilanza, se indispensabile, interrompere temporaneamente l'attivit e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformit rilevate”;
- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono mostrare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la incarico di preposto”;
- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione; la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terza parte quesito, debba ribadirsi misura gi rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre , in dettaglio, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volont del legislatore di rafforzare il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del preposto, quale sagoma di garanzia e che sussista costantemente l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata soltanto come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessit organizzativa dell’attivit lavorativa - laddove il datore di occupazione sovraintenda direttamente a detta attivit, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore stare il preposto di s stesso, nel caso di un’impresa con un soltanto lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione della peculiarit e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta ruolo e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo debba esistere rivestito soltanto dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il zona delle attivit.
La Commissione evidenzia, infine, che personale in considerazione del secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attivit vengano eseguite solo inferiore la diretta sorveglianza del preposto in che modo, ad dimostrazione, in sostanza di ponteggi."
Il Presidente della Commissione
Maria Teresa Palatucci