Assunzione minorenni nello spettacolo
Regolamento recante ritengo che la disciplina porti al successo dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.
Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n. del 20 mese
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi
radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un relazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, mediante l'utilizzazione delle loro
immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla missiva a) del comma 1 dell'articolo
2 del decreto legislativo 31 luglio , n.
3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
89//CEE del Raccomandazione del 3 ottobre in che modo sostituito dall'articolo 1 della direttiva
97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 mese e successive modificazioni
e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.
Art. 2.(Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute)
1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di temperamento sociale o
informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo secondo me il rispetto reciproco e fondamentale della
dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.
2. Le norme di atteggiamento sulla ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento dei minori alle trasmissioni indicate nel
paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre e
successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in misura applicabili, per le
emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. È inoltre vietato da sezione delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute
psicofisica o eccessivamente gravose in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli,
senza ragione, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali
tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso
o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali
sentimenti degli adulti per i bambini.
Art. 3.(Vigilanza e sanzioni)
1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in
collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori,
vigila sull'osservanza delle norme del attuale regolamento e provvede all'irrogazione delle
sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 3 maggio , n. e successive
modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio , n.
2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione provinciale del mestiere competente
nel occasione di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 4.
Art. 4.(Impiego lavorativo del minore di anni quattordici)
1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la esecuzione di programmi
radiotelevisivi resta disciplinato dalla regolamento 17 ottobre , n. e successive modificazioni oltre che dal presente decreto.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre , n. e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici
in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.