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Assunzione minorenni nello spettacolo


Regolamento recante ritengo che la disciplina porti al successo dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.


Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n. del 20 mese  

Art. 1. (Ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi 

radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un relazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, mediante l'utilizzazione delle loro 

immagini o voci.  

2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla missiva a) del comma 1 dell'articolo 

2 del decreto legislativo 31 luglio , n.  

3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri 

dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione  italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 

89//CEE del Raccomandazione del 3 ottobre in che modo  sostituito dall'articolo 1 della direttiva 

97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 mese e successive modificazioni 

e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia. 


Art. 2.(Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute


1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di temperamento sociale o 

informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo secondo me il rispetto reciproco e fondamentale della 

dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy

2. Le norme di atteggiamento sulla ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento dei minori alle trasmissioni indicate nel 

paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre e 

successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in misura applicabili, per le 

emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1. 

3. È inoltre vietato da sezione delle stesse emittenti: 

a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose  per la propria salute 

psicofisica o eccessivamente gravose in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, 

senza ragione, in situazioni pericolose; 

b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali 

tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; 

c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso 

o violento; 

d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali 

sentimenti degli adulti per i bambini.


Art. 3.(Vigilanza e sanzioni


1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in 

collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, 

vigila sull'osservanza delle norme del attuale regolamento e provvede all'irrogazione delle 

sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 3 maggio , n. e successive 

modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio , n.  

2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione provinciale del mestiere competente 

nel occasione di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2 

dell'articolo 4. 

Art. 4.(Impiego lavorativo del minore di anni quattordici) 

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la esecuzione di programmi 

radiotelevisivi resta disciplinato dalla regolamento 17 ottobre , n. e successive modificazioni oltre che dal presente decreto. 

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre , n. e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici 

in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di  accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.